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SALVA-CASA, REGOLE CERTE PER IL SETTORE “PERGOTENDE”


Il decreto legge salva-casa varato dal Governo introduce nuove regole per il settore “pergotenda”, ovvero delle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.


 

Venerdì 29 maggio il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge “salva-casa” che introduce una serie di semplificazioni normative. Questa misura elimina la necessità di ottenere autorizzazioni per alcuni piccoli interventi edilizi e rende più semplice ottenere certificazioni in caso di cambio di destinazione d’uso degli immobili. Inoltre, consente di mantenere le strutture esterne installate durante la pandemia da coronavirus, come i dehors dei locali, se è possibile dimostrare che sono utili per garantire il rispetto delle norme sanitarie.

 

Una delle misure più importanti del provvedimento, particolarmente rilevante per il nostro canale distributivo, è quella che include tra i lavori di edilizia libera, ossia quelli che possono essere realizzati senza specifiche autorizzazioni o titoli abitativi, le vetrate panoramiche amovibili per chiudere i porticati interni e le tende, pergole o gazebo semi-stabili per chiudere le verande. Questo è possibile anche se tali strutture sono adiacenti o annesse agli edifici, a condizione che non siano chiuse in modo permanente ma dotate, ad esempio, di vetrate mobili o richiudibili, e che non abbiano un impatto visivo troppo rilevante.

 

Nella sostanza il decreto consolida una giurisprudenza che finora era affidata ai precedenti di sentenze del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato. Ora il settore “pergotenda”, ovvero delle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, dispone di una propria norma. Al punto “b -ter” il salva-casa dice che sono attività di edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.


fonte bricomagazine

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